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In risposta a Davide Giacalone

Sul potere di grazia

La grazia ha un connotato da ancien régime, ma anche una valenza repubblicana di garanzia

di Lorenzo Lo Basso - 23 giugno 2005

I fatti: il Ministro Castelli non firma il provvedimento per la grazia a Bompressi; il Presidente Ciampi solleva il conflitto di attribuzioni e adisce alla Consulta perché si pronunci.

Concordo con Davide Giacalone per quanto concerne la necessità di garantire un contrappeso che bilanci la possibile soggettività insita nello strumento della grazia. Questo contrappeso è, come da art. 89 Cost., la controfirma del Ministro. Ma non va scordato che il potere di grazia, come attualmente previsto dal nostro ordinamento, necessita, alla luce dei fatti, di un approfondimento.

Il Costituente si mantenne volutamente nel generico non specificando il reale riparto di competenze, ovvero: se la controfirma fosse stata concepita come dovuta, si sarebbe ottenuto maggior peso del Presidente. Se fosse stata invece intesa come necessaria – e quindi l’articolo 89 della Costituzione scritto differentemente – sarebbe stato previsto, che in caso di parere opposto tra Ministro e Presidente, l’atto non potesse aver luogo. Si sarebbe trattato di un potere di veto afferente al ministro, che è sì membro dell’esecutivo ma è contestualmente il responsabile degli atti.

E’ qui che non concordo col Giacalone, poiché vedo chiaramente un conflitto di attribuzioni tra Istituzioni. Con il formarsi di una prassi – per quanto assai ridotta – di rifiuti di controfirma della grazia, è emersa chiaramente la necessità di fare chiarezza su quanto lasciato aleatorio dal Costituente. Sarebbe stato, all’epoca, eccessivo normare ulteriormente il potere di grazia, limitando in principio la possibilità di far nascere una prassi e la dialettica tra le Istituzioni.

La soluzione sta quindi nel risolvere istituzionalmente il presunto conflitto. E la mossa del Presidente Ciampi va intesa come dovuta, non come un appigliarsi ad un cavillo. Il suo ruolo di garanzia prevede chiaramente che in casi simili lui adisca alla Consulta, e nella fattispecie, non va dimenticato che il Presidente Ciampi ha sollevato il caso non immediatamente – quando il conflitto era ancora in atto col Ministro Castelli – ma dopo che la questione è uscita dall’agenda quotidiana, dimostrando, ancora una volta la totale comprensione del ruolo ed una, oramai, rara corretta tempistica istituzionale.

Concorderei pienamente, invece, se il potere di grazia fosse nell’interezza rivisto, e la sua abolizione introdotta nell’agenda delle riforma. Potrebbe trattarsi di una delle molte questioni per l’auspicabile Assemblea Costituente, che, con l’autorevolezza conferitagli dalla rappresentatività ottenuta con un’elezione, garantirebbe una riforma completa ed organica del Dettato Costituzionale.

Lorenzo Lo Basso

Art. 89 Costituzione

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90 Costituzione

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.



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