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La causa Peppermint sui diritti d’autore

L’eterna guerra al P2P

Le vie legali italiane, per la discografica costano troppo. Gli utenti non pagheranno.

di Alessandro D'Amato - 11 maggio 2007

Sono 3636 utenti italiani. E stanno ricevendo da una casa discografica tedesca una richiesta di risarcimento danni per aver posto in condivisione sulle reti peer-to-peer brani musicali protetti dal diritto d’autore. La storia, che sta facendo il giro della rete e ha già portato a due richieste di pronuncia al Garante della Privacy da parte dell’onorevole Fiorello Cortiana (Verdi) e dell’Adiconsum, inizia con la Peppermint Jam Records, etichetta di Hannover, che ha chiesto alla Logistep, una società svizzera, di tracciare gli indirizzi IP degli utenti che per primi hanno messo in condivisione i files.

Peppermint si è poi rivolta al Tribunale di Roma per avere da Telecom i nomi a cui corrispondevano gli indirizzi internet. La richiesta è stata prima rigettata e poi – grazie a una direttiva europea chiamata IP enforcement che ha aumentato i diritti dei danneggiati – accolta, riconoscendo un dovere di collaborazione dei provider anche verso i privati, mentre prima lo avevano solo nei confronti delle forze dell’ordine. La casa discografica ha poi inviato agli utenti una raccomandata con la richiesta di 330 euro come risarcimento spese per la loro individuazione, e la “promessa” di non rilasciare più in condivisione opere protette. Scatenando un’ondata di appelli e petizioni da sottoscrivere on line e inviare al Garante.

Probabilmente, però, nonostante l’impegno del Web, il tam-tam sull’Authority è inutile: visto che Telecom si è mossa dietro ordinanza della magistratura, impugnare l’ordinanza per violazione della riservatezza sembra inutile. Semmai, “originale” è la richiesta – da parte di Peppermint – di risarcimento per un atto che la legge italiana punisce in sede civile e penale. E quindi la cosa migliore è non pagare, visto che adire le vie legali per l’azienda rappresenterebbe un costo maggiore rispetto ai danni da quantificare. Oppure fare richiesta formale al Garante l’ammissibilità della procedura, e di lì, in mancanza di riscontro, adire il Tar. Ma l’attacco al p2p non si fermerà certo qui.

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