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Paradisi fiscali (e legali) e scudo fiscale “ter”

Evitiamo forme di condono

I vincoli da osservare prima di passare a una normativa della specie

di Angelo De Mattia - 02 luglio 2009

Dicono le cronache che il Ministro Tremonti avrebbe mostrato una certa freddezza nei confronti dello scudo fiscale ter, per il rientro in forma anonima, e previo assolvimento di una imposta, dei capitali investiti nei paradisi fiscali (e legali), di cui si è nuovamente parlato in queste settimane.

Se questa pausa significa rispondere all’esigenza di una ulteriore riflessione melius re perpensa, con riferimento alle modalità del rimpatrio, a cominciare dall’aliquota fiscale da prevedere, il raffreddamento (temporaneo) è benvenuto. Infatti, al di là dell’indubbia complessità tecnica, vi sono due vincoli fondamentali che andrebbero osservati prima di passare all’emanazione di una normativa della specie.

Il primo riguarda la necessità di un coordinamento dell’iniziativa del rimpatrio a livello internazionale ed europeo. Sarebbe assolutamente improprio procedere a ranghi sciolti, dopo che sulle iniziative per il contrasto dell’opacità dei paradisi legali e fiscali sono stati assunti, nella riunione londinese, impegni comuni dei Paesi del G20. Dunque, una decisione al riguardo non può essere adottata se non, almeno, dopo il prossimo G8 – nel quale sono presenti i principali Stati europei – se in quest’ambito si discuterà dell’argomento. Attivare una concorrenza tra Paesi sulle modalità del rientro dei capitali sarebbe pericoloso e vulnererebbe gli impegni londinesi. Il secondo vincolo riguarda la necessità di depurare, per tutto ciò che è possibile, il provvedimento dai caratteri condonistici.

E, a tal fine, non è sufficiente considerare, con una presunzione juris et de jure, come evasione l’investimento di somme nei contri offshore. Pur avendo presenti la generalità e tipicità della norma penale, occorre anche prevedere un più elevato livello sanzionatorio, che potrebbe scattare dopo che sia decorso un termine, non lungo, entro il quale opererebbe il rientro agevolato. E’ lo schema seguito a metà degli anni ’70 per il rientro dei capitali e, contemporaneamente, per la trasformazione della relativa illegittima esportazione da illecito amministrativo a illecito penale, con la famosa legge n. 159.

Insomma, lo “scudo” non può essere un modo per procurarsi entrate a prescindere dai danni che si possono arrecare alla certezza del diritto, all’efficacia dell’esercizio delle funzioni da parte dell’amministrazione finanziaria e al corretto assolvimento, da parte dei cittadini, dei doveri nei confronti dello Stato.

Va evitato che si possa riproporre, dopo un’operazione del genere, l’aspettativa di ulteriori pratiche condonistiche, considerata anche la recente denuncia del Procuratore generale della Corte dei Conti sul livello ormai intollerabile dell’evasione, calcolata (e forse per difetto) in 100 miliardi, e della corruzione nella pubblica amministrazione, stimata in 60 miliardi.

Una normativa lassista sul rimpatrio dei capitali sarebbe la peggiore risposta a quella denuncia. Va poi stabilito il livello della tassazione – si parla del 6/7 per cento sulle somme rientrate – che, benché non debba scoraggiare il rimpatrio, non può certo essere blanda. Del resto, l’ “incoraggiamento” potrebbe venire dalla prospettiva di una maggiore efficacia dell’azione penale, decorso il periodo fissato per il rientro.

Dunque, si agisca con grande prudenza e lungimiranza. Si eviti di assumere decisioni che con la motivazione di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, le si mette, invece, e non elegantemente nelle norme e nelle risorse delle istituzioni, alle quali, per di più, si vorrebbe “tappare la bocca”.

E’ il caso, per esempio, della prevista tassazione, nel provvedimento anticrisi, delle plusvalenze iscritte in bilancio relative all’oro posseduto dalla Banca d’Italia.

Una norma-fotografia, ancorché presentata con caratteri di astrattezza e generalità, dai dubbi fondamenti giuridici e sulla quale, comunque, è necessario ora attendere il prescritto parere della Banca centrale europea, competente in materia, oltre che per il Trattato Ce, per il decreto legislativo 43/98 sulla convergenza dell’ordinamento italiano con quello del Sistema europeo di Banche centrali.

Per di più, essendo stato previsto un gettito superiore a un miliardo, non si capisce bene quale sia il dies a quo dal quale decorre la plusvalenza che verrebbe tassata.
In ogni caso, per tornare allo scudo fiscale, a una impostazione del tipo descritto dovrebbe accompagnarsi una dichiarazione in Parlamento, da parte del Presidente del Consiglio, che formalizzi l’impegno di non fare più ricorso in futuro ad altre forme di condono.

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